Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Il sostegno, finalizzato a garantire il sostentamento non deve porre la persona da proteggere in condizioni economiche migliori rispetto a prima dell’ammissione nel programma. In tal modo si evita la possibile accusa di aver ottenuto la deposizione della persona da proteggere offrendole dei benefici illeciti. Di conseguenza, l’ammontare massimo del sostegno si basa sul reddito legale del momento, sugli obblighi di prestare assistenza alla famiglia e sulle esigenze in materia di sicurezza (p. es. se l’appartamento deve essere attrezzato meglio per ragioni di sicurezza). La durata del sostegno è limitata al periodo necessario. Vengono erogate prestazioni destinate ai familiari solo in caso di convivenza permanente o se l’interessato è tenuto a versare prestazioni. Se il testimone si ritrova a dover pagare delle spese che non corrispondono a quanto concordato, dovrà farsene carico.

Qualora il reddito legale della persona da proteggere sia particolarmente alto e conseguentemente lo siano anche i costi di sostentamento, questi non possono essere compensati per ragioni di proporzionalità. In questi casi vengono corrisposte alla persona prestazioni adeguate, che tengono conto delle sue risorse ed equivalgono a uno stipendio svizzero medio nello stesso settore. In assenza di reddito legale del momento, si prendono come riferimento per il limite inferiore del sostegno le aliquote dell’aiuto sociale dell’ultimo luogo di soggiorno (cpv. 2).

Il capoverso 3 precisa che il Servizio di protezione dei testimoni può esigere il rimborso di prestazioni ottenute da una persona da proteggere in modo disonesto (p. es. fornendo indicazioni scientemente errate sulle proprie condizioni di vita).

Art. 16 Collaborazione nei procedimenti

Nell’ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi federali, cantonali e comunali, in cui è coinvolta la persona da proteggere, bisogna garantire che le eventuali nuove generalità con cui essa vive in quel momento, nonché il suo attuale luogo di domicilio non siano rivelati, aggravando la situazione di minaccia. Una persona con una nuova identità rilascia la propria deposizione in tribunale con la vecchia identità ma dev’essere messa in condizione di rifiutarsi di fornire informazioni sul suo nuovo nome o sul luogo di domicilio o di soggiorno. È possibile consentire il rifiuto a fornire tali indicazioni, in presenza delle relative norme, facendo richiesta di protezione procedurale dei testimoni e, laddove tale protezione non basti, avvalendosi del rifiuto di testimoniare a causa di minacce. Le disposizioni pertinenti sono contenute nel CPP che entra in vigore il 1° gennaio 2011 (art. 149 e 169 cpv. 3), come pure nella Procedura penale militare del 23 marzo 1979141. Nei casi in cui la protezione procedurale dei testimoni e i diritti di rifiutarsi di testimoniare sono espressamente disciplinati, si applicano le rispettive disposizioni procedurali. Per gli altri procedimenti, il testimone può appellarsi all’articolo 21 della legge sulla protezione dei testimoni.

Secondo il capoverso 1, una persona protetta è quindi autorizzata a fornire indicazioni personali solo con la sua precedente identità, mentre può rifiutarsi, richiamandosi alla protezione dei testimoni, di fornire informazioni che consentano di risalire alle sue attuali generalità nonché al luogo di domicilio o di soggiorno.

In vece del luogo di domicilio o di lavoro va indicato l’indirizzo del Servizio di protezione dei testimoni competente (cpv. 2).

141 RS 322.1