Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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ma. Tuttavia bisogna verificare nel singolo caso se il comportamento in questione può costituire un motivo d’impedimento per l’ammissione in un programma di protezione dei testimoni. In generale, si impedisce un possibile abuso del ruolo di testimone protetto provvedendo affinché il Servizio di protezione dei testimoni segua da vicino il testimone (p. es. nella scelta del nuovo posto di lavoro).

d. Carenza di misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni o di misure di protezione procedurale dei testimoni ai sensi degli articoli 149-151 CPP: prima di adottare le misure di protezione dei testimoni, spesso radicali e dispendiose, nel quadro di un programma di protezione dei testimoni conforme alla presente legge, vanno sfruttate le altre eventuali possibilità.

In particolare, si deve rinunciare ad avvalersi della deposizione se essa non ha una rilevanza determinante ai fini del procedimento penale.

Secondo il capoverso 3, la decisione del Servizio di protezione dei testimoni costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA e va motivata. Le disposizioni formali sono rette dalla PA. Per proteggere la persona interessata, questi atti non sono parte degli atti del procedimento penale (cfr. art. 6).

Art. 9 Approvazione e inizio del programma di protezione dei testimoni

Per l’ammissione nel programma di protezione dei testimoni è necessario il consenso della persona da proteggere o del suo rappresentante legale. Il requisito del consenso rispecchia chiaramente l’inammissibilità di misure di protezione ai sensi della presente legge che siano contrarie alla volontà della persona da proteggere. Il testimone dev’essere pronto a collaborare attivamente alle misure adottate e a contribuire alla loro riuscita. Il testimone può comunque decidere di terminare in qualsiasi momento e volontariamente il programma di protezione dei testimoni e le misure connesse.

Il consenso presuppone che la persona da proteggere sia informata sul decorso del programma di protezione dei testimoni, sui suoi diritti e obblighi (p. es. non commettere altri reati) nonché sulle conseguenze della loro violazione. Acconsentendo all’ammissione, la persona da proteggere conferma di essere stata informata ai sensi del capoverso 1 della presente disposizione.

3.2.3 Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni e sua continuazione dopo la conclusione di un procedimento penale

Art. 10 Fine

Il capoverso 1 della disposizione sancisce i presupposti per porre fine al programma di protezione dei testimoni. Oltre al caso in cui la minaccia non sussiste più, il programma di protezione dei testimoni può essere terminato in caso di una grave violazione dell’accordo e quindi delle condizioni in esso contenute. Comportano ad esempio la fine del programma ai sensi della lettera b un comportamento criminale durante la misura di protezione o la ripresa dei contatti con l’ambiente criminale.