Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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I compiti di vigilanza devono essere affidati a persone dotate di comprovate competenze tecniche e nel contesto delle ispezioni ricorrenti occorre anche garantire la necessaria continuità per quanto riguarda gli ispettori che le eseguono.

Il capoverso 2 sancisce il dovere del Servizio di protezione dei testimoni di adottare le misure adeguate per evitare che, nel quadro delle ispezioni, siano rivelate le informazioni sul luogo di soggiorno di una persona da proteggere o sulla sua identità fittizia. Occorre tuttavia consentire di raggiungere ugualmente lo scopo della vigilanza.

La trasparenza è un principio importante dell’amministrazione pubblica e anche nel caso dei programmi di protezione dei testimoni bisogna rendere conto del denaro impiegato e delle attività svolte. Sostanzialmente il Controllo federale delle finanze deve quindi avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per le spese. Bisogna invece considerare che semplici pezze giustificative, come ad esempio la ricevuta di un albergo o un biglietto ferroviario o aereo, possono rivelare la nuova identità o l’attuale luogo di soggiorno della persona da proteggere. Per garantire la riservatezza della nuova identità e del nuovo luogo di soggiorno è quindi importante che i programmi di protezione dei testimoni siano sottoposti a procedure idonee di controllo e di redazione di rapporti.

3.7 Capitolo 7: Costi

Art. 34 Svolgimento di programmi di protezione dei testimoni

I costi sono quelli della creazione e della gestione del Servizio di protezione dei testimoni a cui si aggiungono i costi legati al singolo caso.

Ai sensi dell’avamprogetto di legge, i costi legati al caso (ossia le spese di sostentamento delle persone da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni) sono a carico dell’ente pubblico richiedente, vale a dire del Cantone responsabile del procedimento o della Confederazione. L’ammontare dei costi specifici del caso varia di volta in volta ma si situa fra 5000 e 150 000 franchi. Nell’assunzione di un caso di protezione dei testimoni si stabilisce il relativo budget. Le esperienze maturate all’estero mostrano come le misure da adottare e anche i costi varino molto a seconda delle circostanze. In ogni caso, il budget può essere diverso e variare anche molto a causa di eventi inattesi. Pertanto non sarebbe corretto operare con importi forfetari.

I Cantoni partecipano alla creazione e alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni fornendo un contributo adeguato. L’ammontare della partecipazione e le modalità di calcolo andranno definite nel dettaglio in un’ordinanza.

Art. 35 Prestazioni di consulenza e di sostegno a favore dei Cantoni

L’articolo statuisce che i Cantoni risarciscano al Servizio di protezione dei testimoni le prestazioni di consulenza e di sostegno da loro richieste in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 lettera e. L’importo e le modalità del rimborso devono essere definite da un’ordinanza del Consiglio federale.