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Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine

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Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx

3 Se la nuova identità è annullata, il Servizio di protezione dei testimoni provvede, in collaborazione con i servizi pubblici e i privati, affinché i nuovi dati registrati siano riuniti con quelli riguardanti l’identità originale e in seguito cancellati.

4 È consentito assegnare una nuova identità temporanea anche ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

Art. 20 Consultazione per disciplinare il soggiorno di stranieri

L’autorità competente consulta il Servizio di protezione dei testimoni prima di non prorogare o di revocare un permesso di cui agli articoli 62 e 63 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri oppure di decidere misure di allontanamento e di respingimento di cui agli articoli 64-68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri.

Art. 21 Coordinamento in caso di misure privative della libertà

Il Servizio di protezione dei testimoni prende le decisioni che si ripercuotono sul tipo e sul luogo dell’esecuzione della carcerazione preventiva, della carcerazione di sicurezza, di una pena detentiva o di un’altra misura privativa della libertà d’intesa con le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene.

Capitolo 3: Servizio di protezione dei testimoni

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 22 Organizzazione

1 La Confederazione istituisce un Servizio di protezione dei testimoni per proteggere i testimoni conformemente alla presente legge.

2 Il Servizio di protezione dei testimoni fa parte dell’Ufficio federale di polizia.

Art. 23 Compiti

1 Il Servizio di protezione dei testimoni esegue i compiti seguenti:

a. esamina le richieste di elaborazione di un programma di protezione dei testimoni per una persona da proteggere e le sottopone al direttore dell’Ufficio federale di polizia;

b. esegue le misure necessarie e adeguate nel singolo caso per garantire una protezione efficace;

c. consiglia e assiste la persona da proteggere e la sostiene adeguatamente nel disbrigo delle questioni personali;

7 RS 142.20