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Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine

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Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx

2 Per ripartire i costi si applicano i principi seguenti:

a. le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni sono a carico del Servizio di protezione dei testimoni richiedente;

b. le spese per il personale, per il materiale e per misure non concordate con il Servizio di protezione dei testimoni richiedente sono a carico del Servizio di protezione dei testimoni richiesto.

3 In via eccezionale e in singoli casi il Servizio di protezione dei testimoni richiedente può farsi carico anche delle spese per il personale, sempre che l’altra parte accordi la reciprocità.

4 Sono fatti salvi gli accordi sui costi conclusi con un servizio competente estero o di un tribunale penale internazionale retti da un trattato internazionale.

Capitolo 5: Tutela del segreto

Art. 30 Obbligo del segreto

1 Chiunque acconsente a partecipare a un programma di protezione dei testimoni e ottiene informazioni riguardanti i dati di una persona da proteggere o le misure di protezione dei testimoni, non può rivelare tali informazioni senza l’autorizzazione del Servizio di protezione dei testimoni.

2 La persona da proteggere non può rivelare informazioni sulle misure di protezione dei testimoni che la riguardano o sulle persone che l’assistono senza l’autorizzazione del Servizio di protezione dei testimoni.

Art. 31 Pena comminata per violazione dell’obbligo del segreto

1 Chiunque viola l’obbligo del segreto di cui all’articolo 30 è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere sempre che non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale10 commina una pena più severa.

2 La rivelazione illecita di dati personali o di informazioni sulle misure di protezione dei testimoni è punibile anche dopo la conclusione dell’attività durante la quale i dati sono stati confidati.

Capitolo 6: Vigilanza

Art. 32 Rapporto

1 Il Servizio di protezione dei testimoni presenta al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) un rapporto annuale sulla propria attività.

2 Il rapporto contiene in particolare indicazioni riguardanti:

10 RS 311.0