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Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine
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Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx
a. il numero dei casi chiusi e di quelli pendenti di protezione dei testimoni;
b. il numero di nuove identità temporanee create;
c. il numero delle richieste respinte riguardanti l’ammissione in un programma di protezione dei testimoni;
d. l’impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;
e. il numero di ricorsi presentati contro le decisioni dell’Ufficio federale di polizia e il loro esito.
3 Il capo del DFGP può impartire al Servizio di protezione dei testimoni istruzioni sull’adempimento dei suoi compiti.
Art. 33 Richiesta di informazioni e ispezione
1 Le persone che, nel contesto dell’alta vigilanza delle Camere federali ai sensi della legge sul Parlamento del 13 dicembre 200211 oppure della vigilanza del Consiglio federale o del DFGP ai sensi della legge del 21 marzo 199712 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, sono incaricate di richiedere informazioni o di eseguire un’ispezione, nei rapporti e nelle raccomandazioni possono utilizzare le informazioni ricevute soltanto in termini generali e dopo averle rese anonime.
2 Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le misure adeguate per evitare che siano rivelate le informazioni sul luogo di soggiorno di una persona da proteggere o sulla sua nuova identità temporanea, consentendo tuttavia di raggiungere ugualmente lo scopo dell’alta vigilanza.
Capitolo 7: Costi
Art. 34 Svolgimento di programmi di protezione dei testimoni
1 Le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni durante programmi di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge sono a carico della Confederazione, in caso di richiesta di quest’ultima, o del Cantone richiedente.
2 I Cantoni risarciscono adeguatamente la Confederazione per la creazione e la gestione del Servizio di protezione dei testimoni
3 Il Consiglio federale definisce l’importo e le modalità del risarcimento e la chiave di ripartizione fra i Cantoni di cui al capoverso 2.
Art. 35 Prestazioni di consulenza e di sostegno a favore dei Cantoni
1 I Cantoni risarciscono alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno da loro richieste in virtù dell’articolo 23 lettera e.
2 Il Consiglio federale definisce l’importo e le modalità del risarcimento.
11RS 171.10