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Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine
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Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx
Art. 3 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica alle persone:
a. che a causa della loro deposizione o della loro disponibilità a deporre in un procedimento penale federale o cantonale sono o possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio; e
b. senza la cui collaborazione il perseguimento penale sarebbe molto più difficoltoso.
2 Essa si applica anche alle persone che hanno con una persona di cui al capoverso 1 un legame ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) e che perciò sono o possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio.
3 Alle persone per le quali si svolge un programma di protezione dei testimoni di uno Stato estero o di un tribunale penale internazionale e che per motivi di sicurezza sono trasferite in Svizzera, si applica il capitolo 2 sezioni 4 e 5 della presente legge, a meno che un trattato internazionale vincolante per la Svizzera non contenga disposizioni derogatorie.
Capitolo 2: Programma di protezione dei testimoni
Sezione 1: Definizione e contenuto
Art. 4 Definizione
Un programma di protezione dei testimoni è un insieme di misure di protezione extraprocedurale dei testimoni, definito in base alle esigenze del caso, con cui s’intende proteggere una persona da tutte le conseguenze pericolose, comprese le intimidazioni, della sua collaborazione in un procedimento penale.
Art. 5 Contenuto
Un programma di protezione dei testimoni può comprendere in particolare le seguenti misure di protezione extraprocedurale dei testimoni:
a. la sistemazione in un luogo sicuro;
b. il cambiamento del luogo di lavoro e di domicilio;
c. la messa a disposizione di strumenti ausiliari;
d. il blocco della comunicazione di dati sulla persona da proteggere;
e. la creazione di una nuova identità temporanea della persona da proteggere;
f. il sostegno finanziario.
3 RS …