Progetto
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine
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Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx
2 La decisione è notificata per iscritto alla persona da proteggere e all’autorità richiedente responsabile del procedimento indicando i motivi.
3 La decisione non è parte integrante degli atti del procedimento penale.
Art. 9 Approvazione e inizio del programma di protezione dei testimoni
1 Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sul decorso del programma di protezione dei testimoni, sui suoi diritti e obblighi, nonché sulle conseguenze della loro violazione.
2 La persona da proteggere è ammessa nel programma di protezione dei testimoni soltanto dopo che essa o il suo rappresentante legale ha accordato il consenso scritto.
Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni e sua continuazione dopo la conclusione di un procedimento penale
Art. 10 Fine
1 Il direttore dell’Ufficio federale di polizia può decidere di porre fine al programma di protezione dei testimoni su proposta del Servizio di protezione dei testimoni se la persona da proteggere:
a. non è più minacciata; o
b. viola gli obblighi concordati.
2 È possibile porre fine al programma di protezione dei testimoni prima della conclusione passata in giudicato del procedimento penale soltanto dopo aver consultato l’autorità responsabile del procedimento.
3 Il direttore dell’Ufficio federale di polizia è tenuto a porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere lo chiede espressamente.
4 Il Consiglio federale disciplina le modalità per porre fine al programma di protezione dei testimoni.
Art. 11 Continuazione dopo la conclusione del procedimento penale
La conclusione del procedimento penale mediante sentenza passata in giudicato o decreto d’abbandono non comporta la fine del programma di protezione dei testimoni se persiste la minaccia e permane l’approvazione a partecipare al programma di protezione dei testimoni.
Sezione 4: Diritti e obblighi della persona da proteggere
Art. 12 Pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere
1 La persona da proteggere è tenuta a rivelare al Servizio di protezione dei testimoni le pretese di terzi nei suoi confronti di cui è a conoscenza.