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Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine

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Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni

Art. 6 Richiesta dell’autorità responsabile del procedimento

1 L’autorità responsabile del procedimento può richiedere al Servizio di protezione dei testimoni di svolgere un programma di protezione dei testimoni, se la persona da proteggere ha annunciato la sua disponibilità a collaborare nel procedimento penale.

2 L’autorità responsabile del procedimento motiva la richiesta e si esprime in particolare sulla gravità del reato, sull’importanza della collaborazione per il procedimento penale e sulla situazione di minaccia.

3 La richiesta e la corrispondenza pertinente non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della richiesta.

Art. 7 Esame della richiesta da parte del Servizio di protezione dei testimo-

ni

1 Prima di decidere sull’ammissione in un programma di protezione dei testimoni, il Servizio di protezione dei testimoni esegue una procedura d’esame dettagliata, durante la quale esamina in particolare l’idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni e gli altri criteri di cui all’articolo 8 capoverso 2.

2 Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere:

a. sulle possibilità, sui limiti e sui presupposti di un programma di protezione dei testimoni;

b. sulle conseguenze per le condizioni di vita.

Art. 8 Decisione dell’Ufficio federale di polizia

1 Il direttore dell’Ufficio federale di polizia decide in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni su proposta del Servizio di protezione dei testimoni. Quando si ponderano gli interessi per decidere in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni, occorre considerare soprattutto:

a. la rilevanza della minaccia;

b. l’idoneità della persona da proteggere;

c. l’esistenza di precedenti penali o di altre circostanze che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza pubblica se la persona fosse ammessa in un programma di protezione dei testimoni;

d. la carenza di misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni o di misure di protezione procedurale dei testimoni ai sensi degli articoli 149-151 CPP4.

4 RS …