Progetto
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine
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Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx
d. coordina le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni ai sensi della presente legge con le misure di protezione procedurale dei testimoni ai sensi del CPP8;
e. consiglia e sostiene le autorità nazionali di polizia quando adottano misure di protezione a favore di persone prima e al di fuori di un programma di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge;
f. esamina le richieste riguardanti la protezione di una persona sul territorio nazionale presentate da uno Stato estero o da un tribunale penale internazionale;
g. coordina la cooperazione con i servizi esteri competenti.
2 Il Consiglio federale disciplina la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.
Art. 24 Gestione degli atti e tutela del segreto
1 Il Servizio di protezione dei testimoni gestisce gli atti in modo da consentire in ogni momento una visione d’insieme completa ed esatta delle decisioni e delle misure adottate in relazione alla protezione dei testimoni.
2 Gli atti sono sottoposti alla tutela del segreto. Non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.
3 La legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20049 non si applica agli atti riguardanti lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.
Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 25 Sistema d’informazione
1 Per adempiere i suoi compiti, il Servizio di protezione dei testimoni gestisce un sistema d’informazione indipendente.
2 Il sistema contiene i dati personali che servono al Servizio di protezione dei testimoni per adempiere i compiti di cui alla presente legge.
3 Soltanto i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni sono autorizzati a immettere, consultare o trattare in altro modo i dati nel sistema.
Art. 26 Dati registrati nel sistema
1 Il sistema contiene i dati che servono al Servizio di protezione dei testimoni per esaminare l’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni nonché per avere una visione d’insieme della sua situazione personale e patrimoniale, in particolare:
a. delle sue relazioni personali strette e su quelle familiari;
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