Progetto

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni RU 20xx

b. della sua situazione finanziaria;

c. della sua salute;

d. dei suoi precedenti penali e di altri eventi e attività che possono influire sulla decisione di ammissione in un programma o sul tipo di oneri e condizioni.

2 Il sistema contiene inoltre i dati di cui al capoverso 1 sul presunto autore della minaccia e sul suo ambiente che servono al Servizio di protezione dei testimoni per chiarire la situazione di minaccia.

Art. 27 Raccolta dei dati

Il Servizio di protezione dei testimoni può raccogliere i dati:

a. accedendo direttamente mediante una procedura di richiamo al casellario giudiziale, al sistema d’informazione centrale sulla migrazione, ai sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e mediante una consultazione breve al sistema informatizzato per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;

b. ottenendoli su domanda dai registri degli uffici cantonali d’esecuzione e fallimento, dagli uffici di stato civile, dagli uffici di tassazione e dai controlli degli abitanti;

c. ricavandoli da informazioni sulla persone da proteggere ottenute dalla polizia cantonale competente;

d. richiedendo informazioni su procedimenti penali in corso alle competenti autorità di perseguimento penale;

e. richiedendo informazioni ad altri servizi pubblici e a privati, se l’interessato ha dato il proprio consenso;

f. interrogando personalmente l’interessato.

Capitolo 4: Cooperazione con l’estero

Art. 28 Accordo

1 Per trasferire una persona da proteggere all’estero o per accogliere una persona da proteggere proveniente dall’estero, l’Ufficio federale di polizia conclude un accordo con il servizio estero competente o con un tribunale penale internazionale.

2 Prima di accogliere una persona l’Ufficio federale di polizia chiede l’approvazione dell’Ufficio federale della migrazione e del Servizio informazioni della Confederazione.

3 Sono fatti salvi gli accordi con un tribunale internazionale retti da un trattato internazionale.

Art. 29 Ripartizione dei costi

1 La ripartizione dei costi va pattuita nell’accordo di cui all’articolo 28 capoverso 1.