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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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4. La presentazione delle dichiarazioni di entrata e di uscita di cui ai paragrafi 1 e 2 è facoltativa fino al 31 dicembre 2010 purché siano applicabili nella Comunità misure transitorie che derogano all'obbligo di presentare tali dichiarazioni.
Quando, ai sensi del primo comma, non è presentata una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, l'analisi del rischio di sicurezza menzionata all'articolo 12 deve essere condotta dalle autorità doganali al più tardi all'atto della presentazione delle merci all'arrivo o all'uscita sulla base delle dichiarazioni doganali riguardanti le suddette merci o di qualsiasi altra informazione a loro
disposizione.
5. Ciascuna parte contraente designa le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nonché le autorità competenti per ricevere detta dichiarazione.
6. L'allegato I del presente accordo stabilisce:
─ la forma e il contenuto della dichiarazione sommaria di entrata e di uscita;
─ le eccezioni alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
CH/CE/it 16