Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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─ il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
─ il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita deve essere presentata
e
─ qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.
7. Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché soddisfi le condizioni stabilite per tale dichiarazione sommaria.
ARTICOLO 11
Operatore economico autorizzato
1. Ciascuna parte contraente concede la qualifica di "operatore economico autorizzato" in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato II del presente accordo.
CH/CE/it 17