Progetto

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

─ il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

─ il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita deve essere presentata

e

─ qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

7. Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché soddisfi le condizioni stabilite per tale dichiarazione sommaria.

ARTICOLO 11

Operatore economico autorizzato

1. Ciascuna parte contraente concede la qualifica di "operatore economico autorizzato" in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato II del presente accordo.

CH/CE/it 17