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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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Tuttavia, a determinate condizioni e per particolari categorie di operatori economici autorizzati, è possibile derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale della parte contraente in cui è chiesta la concessione della qualifica, tenuto conto in particolare di accordi con Paesi terzi.
Ciascuna parte contraente decide inoltre se e a quali condizioni tale qualifica possa essere concessa a una società aerea o marittima che non ha sede nel proprio territorio, ma che dispone in esso di un ufficio regionale.
L'operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza.
Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con Paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco delle qualifiche di operatori economici
autorizzati.
2. L'allegato II del presente accordo stabilisce:
─ le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in
particolare i criteri di concessione di tale qualifica e le condizioni di applicazione di tali criteri;
CH/CE/it 18