Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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CAPITOLO V
ORGANI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 19
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti.
2. Il comitato misto delibera di comune accordo.
3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.
CH/CE/it 28