Progetto

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 29Fedlex · Progetto

5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 20

Gruppi di concertazione

1. Le autorità competenti dei Paesi interessati possono istituire gruppi di concertazione incaricati di esaminare le questioni di ordine pratico, tecnico o organizzativo a livello regionale o locale.

2. I gruppi di concertazione di cui al paragrafo 1 si riuniscono, in caso di necessità, su richiesta delle autorità competenti di un Paese. Il comitato misto è regolarmente informato dei lavori dei gruppi di concertazione dalle parti contraenti da cui dipendono.

CH/CE/it 29