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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 21
Competenza del comitato misto
1. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni.
2. Il comitato misto può modificare tramite decisione il capitolo III e gli allegati.
3. Oltre ai casi espressamente previsti dal presente accordo, il comitato adotta tramite decisione le misure di applicazione a carattere tecnico e amministrativo intese a snellire i controlli e le formalità.
4. Tali decisioni sono eseguite dalle parti contraenti secondo le normative rispettive.
5. Ai fini di una corretta esecuzione dell'accordo, il comitato misto è regolarmente informato dalle parti contraenti dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo; le parti contraenti, su richiesta di una di esse, si consultano nell'ambito del comitato misto.
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