Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ALLEGATO I
DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA
ARTICOLO 1
Forme e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita
1. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è effettuata per via informatica. Si possono anche usare documenti commerciali, portuali, o relativi al trasporto, purché contengano le
indicazioni necessarie.
2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comunitario (di seguito denominato "regolamento (CEE) n. 2454/93")1. Essa è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato 30 bis ed è autenticata dalla persona che la redige.
1GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal Regolamento (CE)
n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 (GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1).
CH/CE/Allegato I/it 1