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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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3. Le autorità doganali accettano la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su supporto cartaceo o in altra forma soltanto in uno dei casi seguenti:
(a) quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona;
(b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di
entrata o di uscita non funziona;
sempreché si applichino a tali dichiarazioni livelli di gestione dei rischi equivalenti a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via informatica.
Le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita su carta sono firmate dalla persona che le ha redatte. Sono accompagnate, ove necessario, da distinte di carico o da altre idonee distinte e contengono le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Ogni parte contraente definisce le condizioni e le modalità in base alle quali la persona tenuta a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è autorizzata a modificare uno o più dati di tale dichiarazione una volta presentata.
CH/CE/Allegato I/it 2