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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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Qualora le parti contraenti non siano in grado di effettuare la trasmissione di cui al primo comma alla data di applicazione del presente accordo, la dichiarazione sommaria di uscita delle merci che lasciano una parte contraente a destinazione di un Paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, ad eccezione del traffico aereo diretto, è presentata unicamente presso l'autorità competente di questa seconda parte contraente.

ARTICOLO 4

Termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. I termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli di cui agli articoli 184 bis e 592 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. In deroga al paragrafo 1, ogni parte contraente può fissare termini diversi:

─ nei casi del traffico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, al fine di consentire un'analisi dei rischi

affidabile ed intercettare le spedizioni per effettuare eventualmente i relativi controlli doganali di sicurezza;

─ nel caso di un accordo internazionale tra detta parte contraente ed un Paese terzo, fatta salva la

procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente accordo.

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CH/CE/Allegato I/it 8