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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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2. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di uscita a destinazione dei Paesi terzi. Tuttavia, una dichiarazione doganale di esportazione utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di esportazione a destinazione dei Paesi terzi. L'autorità competente in ciascuno dei casi effettua l'analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta

dichiarazione ed i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza.

3. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un Paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse dall'autorità competente della prima parte contraente all'autorità competente della seconda.

Tuttavia, il comitato misto può determinare casi in cui la trasmissione di tali dati non è necessaria sempreché ciò non comprometta il livello di sicurezza garantito dal presente accordo.

Le parti contraenti fanno in modo di mantenersi in contatto e di utilizzare un sistema comune di trasmissione dei dati che contenga le informazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di uscita delle merci in questione.

CH/CE/Allegato I/it 7