Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Articolo 33 capoverso 1 lettera abis LArm (nuova; punibilità della modifica o della falsificazione dei contrassegni obbligatori)

La nuova lettera abis aggiunta all’articolo 33 capoverso 1 LArm sanziona con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio, di cui all’articolo 18a, di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori. In virtù della nuova disposizione, i suddetti reati sono pertanto considerati delitti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 CP. Non vi è reato invece se la persona ha agito nel quadro di un’autorizzazione, ad esempio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LArm e dell’articolo 33 capoverso 1 O-Arm.

Conformemente alla parte generale e all’articolo 333 del Codice penale, il tentativo o la partecipazione (complicità, istigazione, correità) ai reati succitati sono punibili in virtù del diritto penale accessorio (legislazione sulle armi), anche se quest’ultimo non contiene disposizioni specifiche in materia.

Articolo 25a capoverso 3 lettera e articolo 27 capoverso 4 lettera e LArm (nuo-

ve; eccezione all’obbligo di autorizzazione per l’introduzione di armi da fuoco nel territorio svizzero e all’obbligo di possedere un porto d’armi)

L’avamprogetto II comprende l’adeguamento della legge sulle armi, la cui necessità è emersa nel contesto dell’applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell’acquis di Schengen, ovvero i Regolamenti FRONTEX e RABIT. In vista della cooperazione, in particolare con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), nell’OCOFE74 sono state infatti create le pertinenti basi legali. L’articolo 26 capoverso 1 OCOFE dispensa il personale estero delle autorità di protezione dei confini dall’obbligo di possedere un permesso per l’introduzione, nonché per l’esportazione o il transito, di armi da fuoco e di materiale nel territorio svizzero nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. L’ordinanza non si esprime invece in merito ai permessi di porto d’armi. L’esenzione dall’obbligo del permesso per l’introduzione temporanea di armi nel territorio svizzero contrasta tuttavia con l’articolo 25a LArm. L’articolo 27 LArm sancisce inoltre l’obbligo di permesso di porto di armi per chiunque intende portare o trasportare un’arma in luoghi accessibili al pubblico. Per colmare queste lacune giuridiche, occorre introdurre nella legge sulle armi delle disposizioni che esentino i collaboratori delle autorità di protezione dei confini di altri Stati Schengen dall’obbligo di possedere un’autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero e per il porto di armi da fuoco.

Articolo 17 capoverso 4 bis LSIM (nuova; estensione della durata di conserva-

zione dei dati dell’esercito relativi alla consegna e al ritiro dell’arma personale)

Attualmente l’articolo 17 LSIM non stabilisce alcun termine specifico per la conservazione dei dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale nel Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). In assenza di una disposizione specifica, la durata di conservazione è pertanto di cinque anni (cpv. 5). In virtù della presente modifica, i dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale saranno invece conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. Il ritiro

74 RS 631.062