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Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 7 pagine
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Allegato (art. 13)
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 17 ottobre 20075 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo è modificata come segue:
Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura
Le piattaforme per la trasmissione sicura (piattaforme di trasmissione) possono essere riconosciute se:
a. per la firma e il criptaggio applicano codici che si basano su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto giusta la legge federale del 19 dicembre 20036 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto);
b. rilasciano senza indugio una ricevuta, con l’indicazione del momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o del momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sul momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposta una firma elettronica basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto;
c. attestano quali documenti sono stati trasmessi;
d. proteggono adeguatamente dall’accesso non autorizzato gli atti scritti e le decisioni; se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell’ambito protetto dell’autorità, gli atti scritti e le decisioni devono essere deposti sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dalle autorità o dal destinatario;
e. garantiscono il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale;
f. sono in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura.
Art. 2a Procedura di riconoscimento
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) decide in merito a domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:
a. le esigenze funzionali e d’esercizio che devono essere adempite; e
b. quali informazioni devono essere allegate alla domanda.
2 Può revocare il riconoscimento se constata, d’ufficio o su denuncia, che le condizioni di cui all’articolo 2 non sono più adempite.