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Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 7 pagine

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Art. 8a Notificazione successiva di decisioni per via elettronica

Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta successivamente per via elettronica le decisioni che non sono state loro trasmesse per via elettronica.

Art. 9 Abs. 1

1 La notificazione è effettuata mediante una piattaforma riconosciuta di trasmissione.

Art. 10 Abs. 1

1 Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

Art. 11 Riconoscimento provvisorio

Fino al 31 dicembre 2013 il DFF può, su domanda, accordare a una piattaforma di trasmissione sicura un riconoscimento provvisorio fino alla decisione definitiva, ma al massimo per due anni, se da un esame sommario della domanda di riconoscimento emerge che le condizioni previste dall’articolo 2 sono verosimilmente soddisfatte.

Art. 12 cpv. 2 e 3

2 La data di scadenza della presente ordinanza è abrogata il 1° gennaio 2011.

3 Gli articoli 2 capoverso 2 e 4 capoverso 3 sono validi fino al 31 dicembre 2016.