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Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 7 pagine
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3 L’emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Sono inoltre applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 20047.
Art. 3 Ammissibilità
1 Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a qualsiasi autorità federale.
2 Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a un’altra autorità che non fa parte dell’Amministrazione federale centrale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, se detta autorità:
a. figura nella lista delle autorità che ammettono la comunicazione per via elettronica; e
b. secondo la lista ha dichiarato ammissibile la comunicazione per via elettronica nel procedimento in questione.
Art. 4 cpv. 2 e 3
2 Per ogni autorità la lista indica:
a. l’indirizzo elettronico;
b. l’indirizzo per la trasmissione per via elettronica degli atti scritti;
c. i canali di comunicazione autorizzati, quali la piattaforma riconosciuta di trasmissione, il sito Internet per trasmettere on line atti scritti o l’indirizzo di posta elettronica non protetto;
d. i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
e. determinati tipi di atti che oltre a essere trasmessi per via elettronica devono essere inoltrati su carta;
f. l’indirizzo dei certificati da utilizzare per il criptaggio di atti scritti trasmessi all’autorità e per la verifica della firma elettronica dell’autorità.
3 Per le autorità che non fanno parte dell’Amministrazione federale centrale la lista indica inoltre se esse autorizzano la comunicazione per via elettronica per tutti i procedimenti amministrativi o soltanto per alcuni (lista positiva o negativa).
Art. 5 cpv. 3
3 L’autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la comunicazione nei canali di comunicazione autorizzati. Un messaggio di posta elettronica non protetto va criptato con il codice di cifratura pubblica dell’autorità che figura nella lista.