Progetto
Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 7 pagine
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Art. 4 Lista
1 La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.
2 Per ogni autorità la lista indica:
a. l’indirizzo elettronico;
b. l’indirizzo per la trasmissione per via elettronica degli atti scritti;
c. l’indirizzo dei certificati da utilizzare per il criptaggio di atti scritti trasmessi all’autorità (codice di cifratura pubblica) o la verifica della firma elettronica dell’autorità.
Art. 5 Formato
1 Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può stabilire mediante ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati insieme all’atto scritto in forma strutturata. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.
Art. 6 Firma
È considerata firma elettronica riconosciuta ai sensi degli articoli 130 capoverso 2 CPC, 33a capoverso 2 LEF e 110 capoverso 2 CPP una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione (prestatore riconosciuto).
Art. 7 Certificato
Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura sulla lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all’invio.
Sezione 3: Notificazione da parte di un’autorità
Art. 8 Consenso necessario
1 L’autorità può notificare per via elettronica alle parti citazioni, decisioni, sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni), se:
a. le parti hanno acconsentito a tale tipo di notificazione nell’ambito del procedimento in questione o, in generale, nell’ambito di tutti i procedimenti dinanzi all’autorità; e
b. è possibile una notificazione con una criptaggio personale.
2 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
3 Il consenso e la revoca avvengono in forma scritta o in un’altra forma che permetta la documentazione su testo; possono anche essere forniti oralmente e messi a verbale.