Progetto
Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 7 pagine
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Art. 9 Modalità
1 La notificazione è effettuata mediante una piattaforma riconosciuta di trasmissione.
2 Le comunicazioni e gli allegati sono trasmessi in formato PDF/A.
3 Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.
Art. 10 Momento della notificazione
1 Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.
2 Se la notificazione è effettuata in una casella postale del destinatario, installata su una piattaforma riconosciuta di trasmissione previa l’identificazione personale del titolare della casella postale, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).
Art. 11 Notificazione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che non sono state loro trasmesse per via elettronica.
Sezione 4: Procedura collettiva nell’ambito dell’esecuzione e del fallimento
Art. 12 Rete interna
1 Il DFGP definisce le prescrizioni tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d’esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull’esecuzione e sul fallimento.
2 Definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica, basata su un certificato di un prestatore riconosciuto, da utilizzare.
3 Sulla piattaforma di trasmissione è installata una casella postale per ogni membro della rete interna.