Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.3.2 Finanziamento

1.2.3.2.1 Capitale mirato

Il capitale mirato del Fondo di garanzia dei depositi deve corrispondere al 3 per cento dell’insieme dei depositi garantiti. Essi è calcolato ogni anno; la data determinante è la fine dell’esercizio commerciale. Commisurato al volume di questi depositi di circa 325 miliardi di franchi (stato 2009), il capitale mirato ammonta a pressoché 9,75 miliardi di franchi messi a disposizione per garantire i depositi. Questo importo è inferiore del 50 per cento a quello messo attualmente a disposizione dalla garanzia privata dei depositi. Nel caso del nuovo volume del Fondo di circa 9,75 miliardi di franchi cinque banche detengono ancora depositi garantiti superiori al capitale mirato (Gruppo Raiffeisen, UBS SA, Credit Suisse, Banca cantonale di Zurigo e Banca Migros). Grazie a questo importo è comunque d’ora in poi più facilmente possibile coprire ad esempio simultaneamente l’insolvenza di più banche di medie dimensioni.

Nel raffronto internazionale una copertura del 3 per cento dei depositi garantiti da parte del Fondo è relativamente elevata: gli USA (Federal Deposit Insurance Corporation; FDIC) coprono l’1 per cento (l’obiettivo è l’1,25 %), la Francia l’1,23 per cento e la Norvegia l’1,5 per cento. La copertura proposta è comunque senz’altro giustificata in considerazione dell’importanza meno marcata del settore bancario in questi Paesi rispetto alla Svizzera.

Ogni banca è tenuta a fornire contributi annui per l’accumulazione di due terzi del captale mirato del FGD. I contributi rimangono al Fondo; essi non sono rimborsabili, nemmeno se una banca dovesse cessare l’attività di deposito. I contributi delle singole banche sono calcolati in funzione del volume dei depositi garantiti che detengono e del rischio proprio della banca di accadimento del caso garantito. Il rischio è stabilito della FINMA, fermo restando che vengono in particolare presi in considerazione la dotazione di capitale proprio della banca, il suo grado di indebitamento, l’incremento dei depositi garantiti come pure eventuali normative d’eccezione nel contesto della copertura dei depositi privilegiati con attivi in Svizzera. Si tiene parimenti conto della garanzia degli impegni da parte di terzi, in particolare della garanzia parziale o totale dello Stato concessa da un Cantone. Il terzo restante del capitale mirato è coperto dalle banche, nel senso che esse costituiscono in pegno al FGD valori patrimoniali ammessi dalla Banca nazionale svizzera per le operazioni di pronti contro termine, ossia valori facilmente liquidabili in caso di crisi.

La determinazione dei valori patrimoniali che la singola banca deve costituire in pegno presso il FGD e della liquidità supplementare da detenere nella fase iniziale nonché quella dell’obbligo supplementare di pagamento segue quella delle prestazioni annue. Con l’accumulazione continua del Fondo diminuiscono progressivamente gli obblighi delle banche di fornire pagamenti e di detenere liquidità supplementari. Le nuove banche entranti hanno i medesimi obblighi delle banche già affiliate. Esse devono pertanto partecipare all’alimentazione del Fondo, costituire in pegno presso il FGD valori patrimoniali, come pure detenere capitale supplementare e fornire se del caso pagamenti supplementari.

Il capitale disponibile presso il Fondo deve essere nuovamente accumulato se cala al di sotto del 3 per cento dell’insieme dei depositi garantiti a seguito dell’insorgenza di una perdita definitiva nel quadro della procedura di insolvenza. Se si esigesse