Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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dalle banche il pagamento in una sola volta dell’intero deficit, si manifesterebbe a seconda dei casi il pericolo delle ripercussioni procicliche rimproverate al sistema attuale. Per questo motivo occorre prevedere che in un siffatto caso siano nuovamente dovuti i contributi annui necessari all’accumulazione del capitale mirato. La copertura mancante deve invece essere ripristinata.
I contributi annui delle banche ammontano complessivamente al 4 per cento dei due terzi del capitale mirato da accumulare. Ciò corrisponde a una prestazione annua totale di 260 milioni di franchi. Questa parte del capitale mirato da accumulare mediante i contributi e i relativi ricavi sarà quindi interamente versata nell’arco di 22 anni se non insorge nessun caso di applicazione.
L’obbligo contributivo delle banche cessa quando le risorse accumulate raggiungono i due terzi del capitale mirato. I ricavi dagli investimenti nonché ulteriori entrate, provenienti in particolare da operazioni di risanamento o da rimborsi di dividendi in caso di fallimento, sono accreditati a partire da questo momento alle riserve. Le banche non hanno in linea di massima diritto alle riserve; su proposta del FGD il Consiglio federale può nondimeno autorizzare rimborsi attinti dalle riserve, purché la situazione lo consenta. In contropartita si ricorre e si utilizzano per prime le riserve in caso di sinistro.
1.2.3.2.2 Costi del FGD
Nel corso dei primi 22 anni i contributi annui previsti corrispondono per le banche a circa 8 punti di base (pb = 1/10 per mille) della loro quota ai depositi garantiti. Essi sono i principali fattori di costo del sistema. Per quanto riguarda la costituzione in pegno si devono contare costi annui di 1,5 pb. La liquidità supplementare costa dal canto suo circa 1 pb ulteriore finché deve essere mantenuta. Da ciò risultano costi in media annui massimi di 11 pb. Per la singola banca ciò rappresenta a seconda della ponderazione del rischio un onere presumibile compreso tra 8 e 30 pb. Questo onere deve essere preso in considerazione se si intende istituire una solida garanzia dei depositi. Il contributo annuo in quanto fattore principale di costi è necessario nel volume prescelto per allontanarsi entro un termine ragionevole dalle attuali ripercussioni procicliche del sistema con i loro noti inconvenienti. Va inoltre osservato che diversamente da altri sistemi non è prevista un’accumulazione ad oltranza; i contributi annui cessano non appena il capitale mirato è stato interamente accumulato. A partire da questo momento il sistema può essere considerato di costo molto basso.
1.2.3.2.3 Investimento delle risorse
Le risorse versate al FGD sono investite sul mercato. Le decisioni di investimento sono prese nel quadro delle direttive sugli investimenti del consiglio di amministrazione. Tali direttive devono essere approvate dal Consiglio federale, circostanza già giustificata dal fatto che in definitiva la Confederazione deve fornire prestazioni se le risorse del Fondo si rivelano insufficienti.
Nell’ambito del FGD viene accumulato un capitale notevole. Esso deve anzitutto essere investito in maniera sicura e in modo da conservare il proprio valore, ma deve anche poter essere messo immediatamente a disposizione diretta o indiretta. In merito occorre elaborare una politica e una strategia di investimento corrispondenti. Le loro condizioni quadro devono prevedere che gli investimenti:
− sono esenti da rischi;