Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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− sono indipendenti dalle banche assicurate (le risorse del Fondo non possono
pertanto essere investite nel settore finanziario svizzero);
− in caso di crisi possono essere resi liquidi rapidamente, in ampia misura e senza
grandi perdite di corso.
A mente di queste direttive è ovvio che il FGD effettuerà i suoi investimenti prevalentemente nel settore pubblico.
1.2.3.2.4 Passaggio dal finanziamento ex-post al finanziamento ex-ante
Come già menzionato un obiettivo essenziale del nuovo disciplinamento è il finanziamento ex-ante della garanzia dei depositi e quindi un finanziamento che nel caso di applicazione non abbia ripercussioni procicliche o soltanto ripercussioni procicliche ridotte. Questo obiettivo non può essere raggiunto già al momento dell’entrata in vigore della legge perché il sistema bancario verrebbe gravato in maniera sproporzionata in caso di conferimento immediato al FGD del capitale mirato di 9,75 miliardi di franchi. Le disposizioni transitorie prevedono pertanto un passaggio graduale dall’attuale finanziamento ex-post al finanziamento ex-ante: con l’entrata in vigore della legge, le banche devono mettere immediatamente a disposizione la copertura sotto forma di valori patrimoniali costituiti in pegno in misura pari all’1 per cento dei depositi garantiti (quindi 3,25 mia. di franchi). Le banche iniziano simultaneamente ad accumulare i 6,5 miliardi di franchi restanti mediante i loro contributi annui. In caso di applicazione le banche sono tenute a versare al FGD, fino al momento dell’accumulazione integrale, la somma ancora dovuta, sempre che il FGD debba fornire prestazioni che vanno oltre la copertura e i contributi già accumulati. Con l’entrata in vigore della legge le banche sono inoltre tenute a detenere le risorse liquide superiori alla liquidità legale necessarie per garantire il loro obbligo di pagamento già menzionato. L’obbligo di pagamento e l’obbligo di detenere liquidità supplementari esistono già in ampia misura nell’attuale sistema di garanzia dei depositi (cfr. l’attuale art. 37h cpv. 3 lett. c LBCR). L’obbligo di pagamento e in definitiva anche l’obbligo di garanzia sono successivamente estesi in misura corrispondente all’alimentazione del FGD, fino alla loro cessazione all’accumulazione completa del Fondo. A partire da questo momento la garanzia dei depositi è interamente finanziata ex-ante.
1.2.3.3 Organizzazione del FGD
Conformemente al suo mandato legale centrale di gestione patrimoniale, il FGD assume la forma di un fondo autonomo di diritto pubblico. Esso è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio federale. Fondandosi sulla presente legge e sulla graduazione dei rischi stabilita dalla FINMA, il consiglio di amministrazione incassa i contributi delle banche e fornisce su indicazione della FINMA le prestazioni di garanzia dei depositi. Il consiglio di amministrazione decide autonomamente, su proposta della FINMA, in merito alle prestazioni per la continuazione di servizi bancari. Il Fondo informa inoltre anche il pubblico sui suoi compiti e le sue attività, un’importante misura per infondere fiducia.
Rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione gli affari di più ampia portata, come l’emanazione di decisioni e le decisioni relative all’investimento e all’utilizzazione delle risorse. Per l’esecuzione delle sue decisioni il consiglio di amministrazione istituisce una segreteria.