Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
esplicita i costi sono spostati in funzione del loro autore dai contribuenti alle banche e ai depositanti, che grazie all’anticipo approfittano a titolo di controprestazione di un’accresciuta sicurezza e stabilità. Dato che si tratta di un anticipo garantito e non di una garanzia della perdita, è giustificato stabilire il premio a un livello moderato di 1 pb (quindi a un livello inferiore a quello della variante della garanzia della Confederazione illustrata qui appresso), ciò che corrisponde a un importo di circa 32 milioni di franchi all’anno.
La Confederazione preleva dal FGD il premio calcolato su tutti i depositi garantiti meno le risorse a disposizione del FGD. Dal canto suo il FGD addossa i premi alle banche, fermo restando che vi si applicano i medesimi criteri dell’accumulazione del Fondo.
1.2.4.2.3 Caso di applicazione
Il ricorso all’anticipo della Confederazione viene richiesto dal FGD se le risorse immediatamente disponibili della banca e i fondi non ancora vincolati a un altro caso di applicazione non bastano per pagare i depositi garantiti di una banca. L’anticipo non può però essere utilizzato per la continuazione di servizi bancari. Esso è unicamente limitato al pagamento dei depositi garantiti.
Entro un congruo termine la Confederazione mette a disposizione dell’incaricato istituito dalla FINMA l’importo necessario al pagamento dei depositi garantiti. Sebbene si tratti di un’uscita vincolata, l’entità e il momento del corrispondente fabbisogno di pagamento non possono per loro propria natura essere pianificati né soltanto stimati. I crediti necessari devono pertanto essere richiesti a tempo debito per il tramite del preventivo e delle sue aggiunte. Se del caso si farà capo alla procedura d’urgenza in materia di crediti ai sensi dell’articolo 34 LFC.
1.2.4.2.4 Relazione con il FGD
Come già menzionato a più riprese, l’anticipo della Confederazione persegue la messa a disposizione della liquidità necessaria al pagamento dei depositi garantiti in caso di esaurimento delle risorse della pertinente banca e del FGD, senza che i depositanti debbano aspettare la conclusione delle misure di risanamento o della procedura di fallimento.
Il diritto al rimborso del dividendo di fallimento spetta al FGD, perché esso subentra nei diritti dei depositanti. Il FGD dal canto suo deve indennizzare la Confederazione in misura corrispondente ai pagamenti anticipati, compreso l’interesse usuale sul mercato. Se le risorse della banca in fallimento non bastano, il FGD deve finanziare il saldo con le sue proprie risorse.
L’anticipo della Confederazione interverrà prioritariamente a livello di grandi banche rilevanti ai fini del sistema. Molte di queste banche sono banche cantonali, che beneficiano di una garanzia totale o parziale del Cantone proprietario. Tale garanzia non è però orientata sulla soddisfazione rapida dei depositanti, bensì sull’assunzione della perdita in caso di fallimento, ciò che significa che essa interviene soltanto al termine della procedura di fallimento. L’anticipo della Confederazione è pertanto necessario anche per i depositanti di una banca cantonale se si tratta di garantire che anch’essi possano disporre entro breve tempo dei loro depositi garantiti. L’argomento a favore dell’assoggettamento delle banche cantonali