Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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sistemi di garanzia dei depositi potranno richiedere una proroga del termine di venti giorni lavorativi al massimo. La Commissione dovrà esaminare entro il 16 marzo 2011 in quale misura è ipotizzabile una riduzione a venti giorni lavorativi del termine di pagamento.

La maggior pare delle prescrizioni dovranno essere attuate dagli Stati membri entro il 30 giugno 2009 (art. 2 della direttiva 2009/14/CE), mentre l’aumento a 100 000 euro della somma di copertura minima dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 2010. Un raffronto tra le soluzioni degli Stati membri dell’UE mostra che alla scadenza del primo termine di attuazione conformemente alla direttiva dell’UE non esiste convergenza né in fatto di organizzazione e di finanziamento degli istituti di garanzia dei depositi, né a livello di disciplinamento e di esecuzione della protezione dei depositanti, eccettuato l’aumento generalmente realizzato della somma minima di copertura (cfr. allegato al presente rapporto). In questo senso, ad esempio, il finanziamento del fondo di garanzia dei depositi e il ruolo dello Stato nel sistema di garanzia dei depositi sono disciplinati in maniera diversa. Come in precedenza variano inoltre, a seconda degli Stati, i limiti superiori dei depositi garantiti e i termini di pagamento. D’altra parte, conformemente all’articolo 3 della direttiva 94/19/CE – una disposizione che non è stata riveduta – ogni Stato membro deve provvedere all’istituzione e al riconoscimento ufficiale di uno (o più) sistemi di protezione dei depositi, mentre gli istituti di credito possono accettare depositi soltanto se sono affiliati a uno di questo sistema. A determinate condizioni gli Stati membri possono però esonerare un istituto di credito dall’obbligo di affiliazione se il pertinente istituto è affiliato a un sistema che protegge l’istituto stesso e segnatamente garantisce la sua liquidità e solvibilità. L’adesione a un sistema di garanzia dei depositi è pertanto volontaria per questi istituti. La modifica dell’articolo 12 della direttiva 94/19/CE affida ora alla Commissione il mandato di allestire entro fine 2009 un rapporto concernente tra l’altro l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, come pure i vantaggi e i costi di una siffatta armonizzazione.

L’allegato al presente rapporto illustra i particolari della garanzia, della somma di copertura minima, del termine di pagamento e del sistema di garanzia dei depositi in alcuni Paesi scelti. In complesso si può constatare che nella maggior parte degli Stati membri dell’UE è stata attuata la direttiva sulla somma minima di copertura. La garanzia dei depositi è dal canto suo prevalentemente organizzata e finanziata su base privata; lo Stato assume il ruolo di «lender of last resort» (in questo senso la Germania, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti). La Germania, la Francia, l’Italia, gli Stati Uniti e il Giappone provvedono a un finanziamento anticipato, mentre in Gran Bretagna e in Australia il finanziamento è posticipato. La Gran Bretagna sta esaminando un sistema di finanziamento anticipato. La disposizione della direttiva dell’UE relativa al termine di pagamento è stata integralmente ripresa dalla Germania. I termini di pagamento sono altrimenti sensibilmente più lunghi.

1.3.2 La soluzione in rapporto con il diritto europeo

Confrontata alle disposizioni della direttiva dell’UE, la soluzione svizzera è in sintonia con le prescrizioni del diritto europeo e va addirittura ben oltre (cfr. n. 1.2.2.). Nel raffronto europeo il termine di pagamento è in questo senso breve e va al di là delle esigenze della direttiva dell’UE. La somma di copertura minima è stata stabilita in 100 000 franchi fin dal 2008. Un adeguamento di questa somma alla svalutazione monetaria compete al Consiglio federale; nell’UE tale adeguamento