Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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rientra nelle competenze della Commissione (art. 7 par. 7 della direttiva 94/19/CE). Vanno considerate come particolarità del sistema svizzero la partecipazione dello Stato al sistema di protezione dei depositanti come pure la possibilità per il FGD di continuare i servizi bancari. In Svizzera il FGD dovrà inoltre essere organizzato come fondo autonomo di diritto pubblico, mentre la maggior parte delle soluzioni estere prevede tuttora una garanzia dei depositi con un’organizzazione di diritto privato. La soluzione proposta in questa sede si dimostra comunque giustificata in considerazione dell’importanza straordinaria del settore dei mercati finanziari in Svizzera.

1.3.3 Evoluzione a livello internazionale

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del «Cross-border Bank Resolution Group» (CBRG) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e del «Guidance Group» della International Association of Deposit Insurers (IADI) ha elaborato 18 principi («Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems»10) per sistemi efficienti di garanzia dei depositi. Questi «Core Principles», pubblicati il 18 giugno 2009 e orientati sui «Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems»11 dell’IADI, sono destinati a stabilire principi generali sui quali le autorità nazionali possano fondarsi per l’istituzione di un sistema di protezione nel quadro del loro singolo assetto economico e giuridico.

Conformemente ai 18 «Core Principles» il sistema di protezione dei depositi persegue anzitutto la stabilità del sistema finanziario e la protezione dei depositanti. Il pubblico destinatario in ambito di protezione dei depositanti sono soprattutto i piccoli depositanti che non possono sopportare perdite o le possono sopportare soltanto in maniera limitata (1° principio). Limiti ed esclusioni univoci dalla copertura per determinati gruppi di depositanti sono destinati a evitare falsi incentivi alla clientela bancaria e alle banche (2° principio). Il sistema di garanzia dei depositi deve rimanere indipendente dai suoi mandatari (5° principio). Tenuto conto delle leggi in vigore e delle norme di confidenzialità una collaborazione disciplinata a livello formale e se del caso transfrontaliera dovrebbe rendere possibile lo scambio di informazioni tra i diversi attori della protezione dei sistemi finanziari, comprese le autorità di vigilanza e le banche centrali (6° e 7° principio). La partecipazione degli istituti finanziari deve essere obbligatoria (8° principio). La designazione e la delimitazione univoche dei depositi suscettibili di copertura ne deve rendere possibile una quantificazione e un pagamento rapido degli importi (9° principio). Sono inoltre esaminate questioni di principio in merito al finanziamento e all’accumulazione delle garanzie dei depositi (11° principio), sull’informazione costante e completa del pubblico, in particolare per quanto riguarda il volume e i limiti della garanzia (12° principio) e in merito alla decisione di amministrare gli istituti insolventi, come pure sulla collaborazione tra i diversi attori delle reti di sicurezza, comprese le banche centrali e le autorità di vigilanza (16° principio).

Il sistema che la legge sulla protezione dei depositi prevede per la garanzia svizzera dei depositi è pienamente in sintonia con i principi menzionati qui sopra, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi, l’organizzazione, il finanziamento e le garanzie.

10 http://www.bis.org/publ/bcbs156.htm

11 http://www.iadi.org/core.html