Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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1.4 Liquidazione di interventi parlamentari
Le richieste delle mozioni Bischof Pirmin12 e Leutenegger-Oberholzer Susanne13 sono già state soddisfatte con la revisione della LBCR del dicembre 2008. Il presente progetto va al di là di queste richieste.
2 Spiegazioni dei singoli articoli
2.1 Fondo di garanzia dei depositi
2.1.1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e personalità giuridica
Per garantire i depositi e rafforzare la fiducia nella piazza finanziaria svizzera è istituito un fondo di diritto pubblico (FGD), dotato di personalità giuridica propria e di contabilità propria. L’istituzione di un fondo con il suo capitale corrispondente consente di passare dall’attuale finanziamento a posteriori a un finanziamento anteriore e quindi di eliminare il principale inconveniente del sistema esistente. Il nuovo ruolo più forte attribuito alla Confederazione e il suo maggiore impegno (anticipo o garanzia della Confederazione quale secondo livello di garanzia dei depositi dopo il Fondo), come pure l’accresciuto interesse pubblico a un sistema di protezione, giustificano la struttura di diritto pubblico del Fondo e pertanto l’abbandono dell’attuale autodisciplina in questo settore.
Art. 2 Compiti
Lettera a
Come avviene già attualmente, la garanzia dei depositi perseguirà anche in futuro la tutela dei depositi dei clienti delle banche. In questo ambito il Fondo di garanzia dei depositi mette a disposizione delle banche – come oggi la loro autodisciplina – le risorse necessarie affinché il pagamento dei depositi garantiti possa essere effettuato entro i termini previsti dalla legge.
Lettera b
D’ora in poi le risorse della garanzia dei depositi non dovranno unicamente essere utilizzate per il pagamento dei depositi. Si rende un migliore servizio ai clienti non soltanto se i depositi sono garantiti, ma anche se l’esecuzione dei servizi bancari è continuata senza interruzioni. A tale scopo le risorse della garanzia dei depositi devono anche poter essere utilizzate, a determinate condizioni (art. 5), per la continuazione di servizi bancari. La nuova possibilità di conservazione parziale di singole prestazioni di servizi nell’ambito di una banca, senza che l’intera banca debba essere risanata, è ora disciplinata all’articolo 30 LBCR.
12 Mozione Bischof Pirmin (08.3529), Migliorare la protezione dei depositanti
13 Mozione Leutenegger-Oberholzer Susanne (08.3546), Più protezione per i piccoli depositanti