Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.2 Garanzia dei depositi garantiti

Art. 3 Attivazione della garanzia

Capoverso 1

L’attivazione della garanzia dei depositi è effettuata dalla FINMA sia mediante del dichiarazione di fallimento della banca, sia ordinando determinate misure di protezione. Il fatto di ordinare misure di protezione attiva la garanzia dei depositi soltanto se esiste simultaneamente un pericolo di insolvenza e se tali misure sono ordinate in virtù dell’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR. Se la misura è ordinata all’infuori delle disposizioni in materia di insolvenza, fondandosi ad esempio sull’articolo 23ter LBCR, la garanzia dei depositi non è attivata, anche in caso di corrispondente pubblicazione o comunicazione.

Capoverso 2

Per il pagamento del FGD all’incaricato del risanamento o dell’inchiesta oppure al liquidatore del fallimento è previsto un termine massimo di 20 giorni lavorativi. Con il passaggio al finanziamento ex-ante del Fondo di garanzia dei depositi, le risorse necessarie nel caso di applicazione non devono più essere preliminarmente incassate dalle singole banche. Il pagamento perlomeno parziale può pertanto essere effettuato generalmente dopo pochi giorni. Per motivi meramente tecnici, un termine ancora più breve non è possibile in ogni caso, perché si devono dapprima effettuare i necessari allibramenti di chiusura alla data di riferimento.

Il termine non inizia a decorrere automaticamente, ma soltanto a contare dalla comunicazione della FINMA al FGD. Unitamente alla comunicazione, la FINMA trasmette regolarmente al FGD gli ultimi dati relativi alla somma dei depositi garantiti presso la pertinente banca e, in caso di fallimento, la somma dei depositi immediatamente pagabili con le risorse liquide disponibili ai sensi dell’articolo 37b LBCR. Ciò consente al FGD di mettere immediatamente a disposizione il denaro per il pagamento dei depositi garantiti.

Capoverso 3

L’obiettivo prioritario dell’intervento sovrano è anzitutto di consentire alla banca di continuare la propria attività soggetta ad autorizzazione tutelando al meglio i diritti dei creditori. Il pagamento rapido di una maggioranza di tutti gli averi dei clienti può però rendere particolarmente difficili le condizioni di continuazione dell’attività bancaria. Pertanto la FINMA può differire temporaneamente la comunicazione al Fondo di garanzia dei depositi se vi sono buone prospettive di prossima abrogazione delle misure di protezione ordinate o se i depositi garantiti non ne sono toccati.

Capoverso 4

Per adempiere il loro obiettivo le misure di insolvenza devono in linea di massima intervenire immediatamente. Se a titolo eccezionale una siffatta misura non è dichiarata immediatamente eseguibile, anche l’inizio del termine di pagamento della garanzia dei depositi ne è automaticamente procrastinato. Se il carattere esecutorio ordinato inizialmente è successivamente abrogato, il termine è interrotto e inizia nuovamente in caso di nuova esecutorietà.