Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 4 Modo di procedere e cessione legale

Capoverso 1

Il pagamento del denaro messo a disposizione è effettuato dall’incaricato che la FINMA ha istituito per l’esecuzione della procedura di insolvenza. Esso ha accesso diretto ai libri contabili della banca, ragione per la quale il piano di pagamento non può essere allestito senza la sua collaborazione. L’incaricato è inoltre in stretto contatto con i creditori e dovrà richiedere ai singoli creditori le indicazioni necessarie anche nell’ambito del pagamento dei depositi non garantiti. È pertanto giustificato trasferire all’incaricato l’integralità dei pagamenti.

Capoverso 2

Come nel caso del pagamento immediato con le risorse liquide della banca, anche per quanto riguarda il pagamento nel quadro della garanzia dei depositi occorre rinunciare, rispettivamente escludere un computo in maniera analoga alla normativa dell’articolo 37a LBCR e all’autodisciplina attuale. È l’unico modo per garantire un pagamento rapido. Le contropretese eventuali vanno esaminate e fatte valere nei confronti dei pertinenti depositanti soltanto in una fase successiva.

Capoverso 3

Al FGD spetta il compito di mettere a disposizione dell’incaricato della FINMA le risorse necessarie per il pagamento dei depositi garantiti. Il pagamento ai singoli depositanti non è però effettuato nella responsabilità del Fondo, ragione per la quale essi non dispongono nei suoi confronti di alcuna pretesa diretta di pagamento dei loro depositi. Essi devono fare valere i loro diritti nei confronti dell’incaricato in quanto rappresentante della massa.

Capoverso 4

Il FGD acquisisce mediante cessione legale, in misura pari alle prestazioni effettuate ai singoli creditori, i loro crediti nei confronti della banca, collocati nella seconda classe. Il trasferimento avviene al momento del pagamento ai depositanti. Il Fondo di garanzia dei depositi subentra simultaneamente in tutti i diritti accessori vincolati ai crediti garantiti: rientrano nel loro ambito diritti di contestazione e di responsabilità, come pure diritti di codecisione in un’eventuale procedura di risanamento.

Capoverso 5

Questo capoverso disciplina le relazioni tra la garanzia dei depositi ai sensi della presente legge e una garanzia di Stato cantonale. Una siffatta garanzia esiste illimitatamente in pressoché tutti i Cantoni. Le eccezioni sono costituite dai Cantoni di Vaud (che non conosce alcuna garanzia di Stato), il Cantone di Berna (dove la garanzia di Stato decade a fine 2012) e il Cantone di Ginevra (con una garanzia di Stato limitata). Nella misura in cui paga i depositi presso banche cantonali con garanzia dello Stato, la garanzia dei depositi acquisisce un credito compensatorio nei confronti del pertinente Cantone. Il Cantone subentra nei suoi diritti nei confronti della banca in misura corrispondente ai pagamenti che ha effettuato alla garanzia dei depositi (questa circostanza può segnatamente avere ripercussioni pratiche a livello di querele contro i precedenti organi della banca cantonale in fallimento). I depositanti della banca cantonale approfittano inoltre della garanzia dei depositi