Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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nella misura in cui è garantito il tempestivo pagamento degli averi, celerità impossibile nel caso di una mera garanzia di Stato che interviene alla fine della procedura di liquidazione.
2.1.3 Prestazioni per la continuazione di servizi bancari
Art. 5 Procedura
Capoverso 1
Grazie a questo nuovo strumento le risorse del Fondo possono essere destinate alla conservazione di servizi bancari – ad esempio per il sequestro mediante garanzie. In ambito di procedura di risanamento questo strumento offre alla FINMA maggiori possibilità di trovare soluzioni adeguate nell’interesse di tutti i partecipanti.
Capoverso 2
La continuazione di servizi bancari deve essere sostenuta con le risorse del Fondo non soltanto se ne deriva un miglioramento della situazione dei depositanti, ma anche se nell’ottica del FGD ne scaturisce un impegno invero più precoce, ma verosimilmente più debole dal profilo finanziario. Si tratta di una valutazione che può essere fatta in definitiva soltanto dal Fondo, ragione per la quale gli compete la decisione di utilizzazione delle risorse.
In caso di continuazione dei servizi bancari le risorse del Fondo non sono utilizzate per il pagamento immediato dei depositi. È quindi necessario garantire l’utilizzazione corrispondente per la copertura dei depositi garantiti. Solo così è possibile tenere conto dell’obiettivo primario della garanzia dei depositi, ossia la tutela dei depositi garantiti. L’utilizzazione delle risorse del Fondo deve svolgersi nel quadro delle suddette condizioni e non può in nessun caso determinare un ampliamento dell’attività attuale della banca e quindi un aggravamento dei rischi per i partecipanti. L’utilizzazione delle risorse del Fondo per la continuazione di servizi bancari è effettuata nell’intento di tutelare al meglio gli interessi dei creditori.
Capoverso 4
Il Consiglio federale stabilirà in maniera più dettagliata le condizioni di utilizzazione delle risorse del Fondo ai sensi del presente articolo.
Art. 6 Entità
Capoverso 1
Le risorse messe a disposizione per la continuazione di servizi bancari devono essere limitate in funzione dell’istituto interessato e delle potenzialità del FGD. Esse non devono superare per caso garantito i valori massimi stabiliti dalla presente disposizione. Anche questa soluzione è destinata a limitare i rischi incombenti in caso di utilizzazione delle risorse del Fondo.
Capoverso 2
Se occorre mettere a disposizione risorse maggiori di quelle autorizzate dal capoverso 1 la decisione comporta regolarmente anche dibattiti su aspetti della