Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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politica dei mercati finanziari. È pertanto giustificato che il Consiglio federale decida in merito all’utilizzazione di ulteriori somme su proposta del FGD.
2.1.4 Organizzazione
Art. 7 Consiglio di amministrazione e segreteria
Il FGD è un fondo autonomo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica propria e di contabilità propria. Il suo mandato legale consiste per l’essenziale nella gestione del suo patrimonio, ragione per la quale il dispendio organizzativo e regolamentare può essere mantenuto entro stretti limiti a livello di legge. Le disposizioni di esecuzione saranno disciplinate in un’ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 28) e in un regolamento.
Capoverso 1
Il consiglio di amministrazione del FGD è designato dal Consiglio federale. Le competenze specialistiche necessarie del consiglio di amministrazione risultano dal suo campo di attività, che consiste per l’essenziale nell’acquisizione, nell’investimento e nell’utilizzazione del capitale del Fondo, nonché nell’emanazione delle decisioni di esecuzione eventualmente necessarie. Il consiglio di amministrazione dovrebbe quindi essere in linea di massima indipendente dalle banche assoggettate al sistema della protezione dei depositi, il che non sta a significare che gli interessi del ramo non debbano essere tutelati da una rappresentanza adeguata.
Capoverso 2
Questa disposizione enumera le competenze essenziali del consiglio di amministrazione. Esso deve decidere in merito a tutti gli affari del FGD non appena presentino una determinata portata. Rientra parimenti nelle competenze del consiglio di amministrazione l’emanazione di direttive di investimento (che dovranno essere approvate dal Consiglio federale; art. 21 cpv. 2).
Ulteriori compiti del consiglio di amministrazione sono la sorveglianza dell’esecuzione delle sue decisioni e la responsabilità del rendiconto del Fondo.
Capoverso 3
In vista dell’esecuzione il consiglio di amministrazione designa una segreteria. Il suo effettivo potrà essere limitato a poche persone, ragione per la quale non è necessario stabilire la sua organizzazione a livello di legge. Lo statuto del personale potrà essere disciplinato a livello di ordinanza (cfr. anche l’art. 7a dell’ordinanza del 2 dicembre 1996 concernente l’amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.192.1). La segreteria deve essere occupata in permanenza ed essere in stretto contatto con la FINMA, segnatamente nel contesto della riscossione dei contributi delle banche e in ambito di procedura di risanamento, quando si tratta dell’eventuale continuazione di servizi bancari. In caso di maggiore fabbisogno di personale in un caso di applicazione il consiglio di amministrazione ha parimenti la facoltà di ricorrere a terzi – ad esempio a una società fiduciaria.
Capoverso 4