Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Sarà compito del Consiglio federale descrivere in maniera più dettagliata in un regolamento l’attività del consiglio di amministrazione e della segreteria.
Art. 8 Responsabilità
Le disposizioni in materia di responsabilità del Fondo si rifanno a quelle della FINMA. Questo modo di procedere è giustificato, da un canto, dal fatto che il Fondo deve prendere le sue principali decisioni (riscossione dei contributi, utilizzazione di risorse per la continuazione di servizi bancari, proposta di ricorso all’anticipo oppure alla garanzia della Confederazione) fondandosi di fatto in maniera determinante su indicazioni della FINMA e che non si potrebbe quindi giustificare che sia soggetto a una responsabilità maggiore di quella della FINMA. D’altro canto proprio la questione della continuazione di servizi bancari potrebbe porre rapidamente in gioco centinaia di milioni di franchi, fermo restando che le prestazioni errate che hanno causato il danno si situano regolarmente presso la banca interessata, all’infuori del settore di influenza del Fondo. In quest’ottica sarebbe ingiusto rendere il Fondo responsabile di semplici infrazioni amministrative già nel momento in cui decide la liberazione delle risorse. Questo tanto più che il Fondo deve decidere in tempi brevi e sulla base della documentazione disponibile a quel momento. Un’adeguata ripartizione della responsabilità, che tenga conto dell’autore, impone anche per questo motivo la limitazione della responsabilità del Fondo alla violazione di doveri essenziali d’ufficio.
Art. 9 Rendiconto
Le direttive di rendiconto disciplinate in questa sede corrispondono a quelle della FINMA (cfr. art. 18 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1]) e provvedono alla trasparenza necessaria nelle relazioni finanziarie con il Fondo. Il Consiglio federale stabilirà gli standard di rendiconto nelle disposizioni di esecuzione.
Art. 10 Imposte
Gli stabilimenti della Confederazione sono esenti dall’imposta diretta della Confederazione in virtù dell’articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Conformemente all’opinione della dottrina l’esenzione dovrebbe essere prevista dalle leggi speciali corrispondenti per quanto riguarda gli stabilimenti autonomi di diritto pubblico (istituzioni, fondi ecc.).
Le imposte indirette della Confederazione sono riferite agli oggetti. Esse colpiscono processi economici (cifre d’affari, trapassi di proprietà, pagamenti di premi, di interessi, di dividendi ecc.) senza riguardo per il contribuente o per chi sopporta l’onere dell’imposta. Le esenzioni soggettive hanno effetti di distorsione sulla concorrenza. Inoltre anche la tutela di un notevole interesse pubblico non consente di giustificare un’esenzione dall’imposta indiretta della Confederazione, in particolare anche dalle tasse di bollo (cfr. ad es. BNS, FFS, FINMA, SUVA, Pro Helvetia, IPI ecc.). In merito va anche menzionato l’assoggettamento esplicito del fondo di compensazione dell’AVS e del fondo di compensazione dell’AD come negoziatori di titoli (art. 13 cpv. 5 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse