Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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di bollo [LTB; RS 641.10]). Sono inoltre paragonabili al Fondo di garanzia dei depositi il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1). I fondi sono unicamente esonerati dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (art. 81 cpv. 4 LENu), ma non dalle imposte indirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Non vi è alcun motivo di derogare a questo principio.
In base al presente avamprogetto di legge il Fondo diventa un commerciante di valori mobiliari sempre che nei suoi conti esponga documenti imponibili per oltre 10 milioni (art. 13 cpv. 3 lett. f LTB). Ne consegue che il Fondo deve versare alla Confederazione la tassa di negoziazione sulle sue compravendite di valori mobiliari (documenti ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LTB). Le aliquote della tassa sono stabilite dall’articolo 16 LTB.
Art. 11 Costi
I costi che insorgono al FGD consistono precipuamente nelle spese per la sua amministrazione (consiglio di amministrazione e segreteria). Se le risorse del Fondo non bastano alla copertura di queste spese, le banche sono tenute a fornire pagamenti supplementari. Essi sono richiesti dal FGD e calcolati (dalla FINMA) in maniera analoga ai contributi ordinari.
2.1.5 Finanziamento
Art. 12 Principio
Capoverso 1
Il Fondo si finanzia con i contributi ricorrenti delle banche e con i ricavi conseguiti dai suoi investimenti. Nella fase di costituzione del Fondo le banche sono tenute a garantire parzialmente il capitale non versato con liquidità supplementari e a effettuare versamenti nei casi di applicazione. Questa norma è disciplinata nelle disposizioni transitorie.
Capoverso 2
Il FGD non ha l’obbligo di conservare i crediti nei confronti della banca che gli sono stati ceduti nel caso garantito. Questa flessibilità consente, ad esempio, di trasferire a un’altra banca le attività di una banca da liquidare.
Art. 13 Capitale mirato
Capoverso 1
Il capitale mirato designa le risorse che devono essere a disposizione del Fondo a completamento dell’accumulazione. Poiché il Fondo deve garantire i depositi garantiti, il capitale mirato deve essere stabilito in funzione di questi depositi. A fine 2008 il totale dei depositi garantiti presso le banche ammontava a circa 325 miliardi di franchi. Il 3 per cento di questo importo corrisponde quindi a pressoché 9,75 miliardi di franchi. Conformemente alla protezione dei depositanti attualmente in vigore le banche sono tenute a mettere a disposizione attivi per un valore di 6 miliardi di franchi. Il volume del capitale mirato corrisponde pertanto a un aumento