Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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sensibile delle risorse attualmente a disposizione. Questa esigenza accresciuta posta al sistema è destinata a rafforzarne la credibilità. Con un capitale del Fondo di 9,75 miliardi di franchi soltanto i depositi di cinque (finora otto) istituti non sono integralmente garantiti (Gruppo Raiffeisen, UBS, Credit Suisse, Banca cantonale di Zurigo e Banca Migros).
Capoverso 2
Il calcolo annuale del capitale mirato serve alla continuazione delle prestazioni che le banche devono fornire al FGD.
Art. 14 Accumulazione del capitale
Capoverso 1
Il Fondo serve alla protezione dei depositi presso una banca. Pertanto ogni banca deve fornire il proprio contributo non appena accetta depositi garantiti. Le banche mettono a disposizione due terzi del capitale mirato del Fondo alimentandolo con contributi annui e un terzo dello stesso fornendo una copertura al Fondo sotto forma di valori patrimoniali costituti in pegno o altrimenti ceduti (cfr. art. 17).
Capoverso 2
Un’accumulazione immediata oltrepassa le possibilità finanziarie delle banche. È la ragione per la quale il Fondo viene alimentato gradualmente su più anni. Durante la fase di accumulazione tutte le banche forniscono annualmente il 4 per cento dei due terzi del capitale mirato che devono accumulare ai sensi dell’articolo 15 capoverso
2. Il loro obbligo contributivo annuo decade quando hanno accumulato i due terzi del capitale mirato. L’obbligo contributivo è ripristinato se dopo il completamento dell’accumulazione il capitale del Fondo scende al di sotto del livello del capitale mirato consecutivamente a una perdita definitiva in un caso di applicazione. Le prestazioni che le banche devono fornire in caso di nuova accumulazione sono nuovamente limitate annualmente al 4 per cento dei depositi garantiti.
Capoverso 3
Per evitare che le banche che aderiscono per la prima volta al sistema di protezione traggano un «profitto indebito», ogni banca deve fornire contributi per una durata di almeno 20 anni a prescindere dal fatto che il capitale del Fondo sia o no completamente accumulato. Dato che si tratta di prestazioni a fondo perso non ne risulta un obbligo di riscatto per gli anni precedenti.
Capoverso 4
Questa disposizione stabilisce chiaramente che le banche non hanno alcun diritto al rimborso dei loro contributi, visto che si tratta di contributi a fondo perso. La copertura concessa al Fondo è invece ricalcolata ogni anno e ripartita sulle singole banche. In caso di cessazione dell’attività essa è pertanto liberata a favore della pertinente banca.
Art. 15 Entità del contributo
Capoverso 1