Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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equivalenti il fondo di garanzia delle banche RBA (volume troppo esiguo), le possibilità di garanzia all’interno del Gruppo Raiffeisen (nessun patrimonio autonomo e indipendente) come pure il patrimonio dei banchieri privati (la garanzia non è separata, né verificata quanto al suo valore intrinseco).
Un supplemento di rischio è previsto per gli istituti a forte tasso di crescita a livello di depositi garantiti. Nella fattispecie si tratta pressoché esclusivamente di start-up o di istituti che effettuano cambiamenti fondamentali nell’orientamento degli affari. Nel caso normale i volumi sono esigui e le ripercussioni sulla ripartizione complessiva praticamente trascurabili. Dato però che l’obbligo contributivo è attualizzato ogni anno, nel caso di questi istituti l’evoluzione può in tal modo essere proseguita, mentre la quota dell’istituto al Fondo può essere temporaneamente aumentata.
Pagano infine un supplemento di rischio gli istituti che ricorrono a un’eccezione alla norma di copertura dei depositi privilegiati con attivi in Svizzera ai sensi dell’articolo 37a capoverso 6 LBCR. Tale aumento dei costi di opportunità è destinato a incentivare l’osservanza illimitata di questa disposizione.
Capoverso 3
La struttura dettagliata dei fattori che aumentano o riducono il rischio proprio della banca deve essere stabilita dal Consiglio federale. Esso è libero di prendere in considerazione ulteriori criteri di rischio che vadano oltre quelli previsti dal capoverso 2. Il Consiglio federale ne può delegare la struttura tecnica e l’attuazione alla FINMA.
Art. 16 Riscossione dei contributi
Capoverso 1
La richiesta dei contributi rientra nell’amministrazione in senso lato del patrimonio del Fondo e quindi nei compiti del FGD. Spetta alla FINMA fornire al Fondo i dati necessari di cui essa dispone per il calcolo della prestazione afferente a ogni singola banca, ossia segnatamente le indicazioni concernenti il rischio proprio delle banche.
Capoverso 2
In caso di contestazione del contributo fatturato, il FGD emana una decisione impugnabile. La procedura è retta dalle disposizioni concernenti l’amministrazione della giustizia federale (cfr. art. 23).
Art. 17 Copertura
Capoverso 1
Per il rimanente terzo del capitale mirato, che non va accumulato mediante contributi ai sensi dell’articolo 14, le banche devono fornire una copertura a favore del FGD . Nel caso della copertura non è stata prevista una messa a disposizione graduale; essa deve quindi essere fornita all’entrata in vigore della legge.
Capoverso 2