Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
La copertura che le banche devono fornire al FGD deve essere effettuata in una forma che nel caso di applicazione consenta una liquidazione immediata dei valori patrimoniali che servono alla copertura. Tale forma è garantita nel senso che sono riconosciuti a titolo di copertura soltanto valori patrimoniali ammessi dalla Banca nazionale svizzera per le operazioni di credito (cosiddette operazioni di pronti contro termine) ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera e della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (legge sulla Banca nazionale, LBN; RS 951.11). In considerazione della sua attività di investimento il Fondo è un operatore del mercato finanziario ai sensi dell’articolo 9 LBN. Il Fondo è un’organizzazione di diritto pubblico della Confederazione, dispone di una personalità giuridica propria e di una contabilità propria ed è finanziariamente indipendente dalla Confederazione da qualsiasi punto di vista. L’articolo 11 capoverso 2 non fa quindi ostacolo alle operazioni di credito con il Fondo.
Capoverso 3
In maniera analoga al calcolo del contributo afferente a ogni singola banca il volume della copertura da fornire è calcolato in funzione dei depositi garantiti detenuti dal pertinente istituto e del rischio proprio della banca.
Art. 18 Ricavi delle risorse accumulate
Capoverso 1
Si parte dal presupposto che il Fondo realizzi ricavi dall’investimento delle risorse disponibili. Tali ricavi devono essere accreditati al capitale mirato finché esso non è accumulato nella misura dei due terzi dai contributi, in maniera corrispondente all’articolo 14 capoverso 1.
Capoversi 2 e 3
Anche ad avvenuto completamento dell’accumulazione le banche non hanno in linea di massima alcun diritto a questi ricavi, ragione per la quale essi confluiscono a questo momento nelle riserve. Così facendo si costituisce un cuscinetto di sicurezza che consentirà di liquidare casi minori di sicurezza senza nuovo obbligo di accumulazione da parte delle banche.
Capoverso 4
In situazioni speciali il Consiglio federale può autorizzare rimborsi attinti dalle riserve.
Art. 19 Utilizzazione del capitale mirato
Capoverso 1
Il FGD può fornire le proprie prestazioni attingendo a diverse risorse, ragione per la quale l’ordine di utilizzazione deve essere disciplinato dalla legge. In caso di applicazione le prestazioni devono anzitutto essere finanziate con le eventuali riserve disponibili. Ove le riserve non siano sufficienti, le banche sono svincolate da qualsiasi prestazione supplementare. Se le riserve non sono sufficienti le prestazioni del Fondo sono prelevate dai contributi delle banche. Si procede infine alla