Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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realizzazione dei valori patrimoniali provenienti dalla copertura soltanto se le risorse accumulate non bastano.

Capoverso 2

Questa disposizione stabilisce chiaramente che il FD fornisce prestazioni attingendo unicamente alle risorse di cui dispone effettivamente. Se ha effettuato pagamenti in un caso di applicazione, il Fondo espone invero un credito di restituzione nei suoi attivi. Le risorse corrispondenti non sono però ancora a sua disposizione, ragione per la quale non può fornire prestazioni attingendo a tale credito.

Capoverso 3

La possibilità di compensare in maniera equivalente l’importo della copertura consente alle banche di organizzare se del caso una messa a disposizione a minor costo delle risorse necessarie.

Capoverso 4

Gli attivi resi liquidi presso la pertinente banca nel corso di un risanamento o di una liquidazione rifluiscono al FGD perché esso è subentrato nei diritti dei depositanti che ha pagato (art. 4 cpv. 4). Ad avvenuta conclusione del risanamento o della liquidazione si possono in linea di massima rimborsare al Fondo tutte le prestazioni attingendo alle risorse del pertinente istituto. Successivamente il Fondo accumulerà nuovamente le risorse utilizzate e ripristinerà nel suo bilancio lo stato anteriore al caso di applicazione. Se le risorse che gli rifluiscono non bastano, occorre disciplinare in quale ordine di successione deve essere operata la nuova accumulazione. In merito devono essere di nuovo messe a disposizione le risorse alle quali il Fondo può attingere più rapidamente. Occorre pertanto prevedere l’ordine inverso rispetto a quello di utilizzazione.

Art. 20 Perdita definitiva

Capoverso 1

Per perdita definitiva ai sensi della presente disposizione (il concetto appare anche all’art. 4 cpv. 5 e – nel caso della variante della garanzia della Confederazione – nel rinvio all’art. 25 cpv. 2) si intende la parte delle prestazioni del Fondo che rimane scoperta dopo la liquidazione integrale degli attivi di una banca. Il momento determinante per la fissazione della perdita definitiva non è però quello della conclusione della procedura di liquidazione, bensì quello generalmente molto anteriore nel tempo del giudicato della graduatoria. Fin da questo momento il liquidatore può valutare con sufficiente sicurezza se e in quale misura i pagamenti del Fondo non saranno coperti. Per corrispondenza il Fondo è in grado di allibrare la perdita definitiva prima della conclusione della liquidazione e di avviare se del caso i passi necessari a una nuova accumulazione integrale.

Capoverso 2

La presente disposizione stabilisce che ai fini della copertura della perdita definitiva le risorse del Fondo devono essere utilizzate nel medesimo ordine applicato alla fornitura di prestazioni (art. 19 cpv. 1).

Capoversi 3 e 4