Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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Queste disposizioni disciplinano le modalità di nuova accumulazione del Fondo qualora non disponesse più dei due terzi del capitale mirato o di una copertura pari a terzo del capitale mirato in seguito a una perdita definitiva. A seconda dei casi è ripristinato l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 14 o deve eventualmente essere ristabilita immediatamente anche la copertura.

Art. 21 Investimenti

Il FGD deve essere in grado di pagare rapidamente e integralmente i depositi garantiti anche nel caso di una situazione di crisi. Ciò impone elevate esigenze alla liquidità e alla bonità degli investimenti:

− per poter pagare rapidamente i depositi gli investimenti della garanzia dei de-

positi devono poter essere realizzati in tempi brevissimi, quindi essere liquidi;

− per garantire la solvibilità della garanzia dei depositi gli investimenti devono

essere effettuati in titoli a debole rischio. Anche in periodi di forti turbolenze gli investimenti non devono in particolare essere soggetti a grandi fluttuazioni del corso.

Occorre tenere conto di queste esigenze per il tramite di direttive sugli investimenti emanate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Consiglio federale. L’approvazione da parte del Consiglio federale è giustificata dal fatto che nel caso garantito interviene l’anticipo o la garanzia della Confederazione se gli investimenti sono insufficienti. In conseguenza di queste esigenze tutti gli attivi del FGD dovrebbero essere suscettibili di operazioni di pronti contro termine ammesse dalla BNS. Affinché possano essere classificati in questa categoria, i titoli devono soddisfare determinate condizioni minime a livello di liquidità e di solvibilità. La BNS verifica costantemente sulla base di criteri prestabiliti se nuovi titoli possono essere inseriti nell’elenco dei titoli ammessi per le operazioni di pronti contro termine o se titoli esistenti devono essere stralciati dall’elenco. Il FGD può accedere a questo elenco, evitando in tal modo una duplicazione del processo di valutazione e di sorveglianza. Se gli investimenti del FGD adempiono i criteri della BNS sussiste inoltre la possibilità di ottenere liquidità presso la BNS per il tramite di operazioni di pronti contro termine. Ciò è particolarmente proficuo se a causa delle cattive condizioni del mercato una liquidazione rapida non è possibile o lo è soltanto a condizioni sfavorevoli.

2.1.6 Scambio di dati e tutela giurisdizionale

Art. 22 Scambio di dati

Il FGD e la FINMA opereranno in stretta collaborazione. Sarà in particolare compito della FINMA mettere a disposizione del FGD i dati per il calcolo dei contributi annuali delle banche e presentare tempestivamente al FGD le proposte di continuazione dei servizi bancari con le risorse del Fondo. Il Fondo e la FINMA devono pertanto essere autorizzati e scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente legge.