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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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a. le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa;

b. le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio.

Art. 50 Alimenti destinati ad essere asportati o forniti

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

1Per fornitura si intende la consegna di alimenti da parte del contribuente al domicilio del cliente o in un altro luogo da questi designato, senza ulteriore preparazione o servizio.

2Sono considerati alimenti destinati ad essere asportati gli alimenti che il cliente porta altrove dopo l’acquisto e non consuma nell’azienda del fornitore della prestazione. Sono indizi di una vendita da asporto segnatamente:

a. la volontà espressa dal cliente di asportare gli alimenti;

b. la consegna degli alimenti in un imballaggio apposito, idoneo al trasporto;

c. la consegna di alimenti inadatti al consumo immediato.

3Per determinate aziende e manifestazioni l’AFC prevede semplificazioni ai sensi dell’articolo 80 LIVA.

Art. 51 Provvedimenti organizzativi adeguati

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

Un provvedimento organizzativo adeguato è dato segnatamente dall’emissione di giustificativi che permettono di accertare se è stata effettuata una prestazione della ristorazione o una fornitura a domicilio o da asporto.

Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale

(art. 26 cpv. 3 LIVA)

Art. 52

Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere informazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell’imposta nell’ambito della procedura di rimborso.