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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Art. 60 Metodi forfetari
(art. 30 LIVA)
1L’AFC definisce segnatamente importi forfetari per:
a. l’attività delle banche;
b. l’attività delle società d’assicurazione;
c. l’attività di servizi di collettività pubbliche che beneficiano di finanziamenti speciali;
d. la concessione di crediti, nonché proventi degli interessi e proventi del commercio di cartevalori;
e. l’amministrazione di immobili propri che non abbia assoggettato all’imposta esercitando l’opzione di cui all’articolo 22 LIVA;
f. le imprese di trasporto pubblico.
Art. 61 Calcoli propri
(art. 30 LIVA)
Se il contribuente esegue le correzioni dell’imposta precedente in base a calcoli propri, deve giustificare esaurientemente i fatti alla base dei suoi calcoli ed effettuare una verifica della plausibilità.
Art. 62 Scelta del metodo
(art. 30 LIVA)
1Per il calcolo della correzione dell’imposta precedente, il contribuente può applicare uno o più metodi, sempre che conducano a un risultato corretto.
2È ritenuto corretto il metodo o l’applicazione di più metodi che consideri il principio dell’economicità della riscossione, sia comprensibile sotto il profilo economico e attribuisca le imposte precedenti proporzionalmente all’utilizzazione per una determinata attività.
Sezione 4: Consumo proprio
Art. 63 Principi
(art. 31 LIVA)
1Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente vengono solo parzialmente a cadere (modifica parziale dell’utilizzazione), la correzione va effettuata nella misura in cui l’utilizzazione non dia più diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
2La deduzione dell’imposta precedente va corretta integralmente riguardo a beni e prestazioni di servizi non utilizzati.