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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Capitolo 5: Deduzione dell’imposta precedente

Sezione 1: In generale

Art. 53 Deduzione dell’imposta precedente in caso di valute straniere

(art. 28 LIVA)

Al calcolo delle imposte precedenti deducibili si applica per analogia l’articolo 40.

Art. 54 Prova

(art. 28 cpv. 1 lett. a LIVA)

1L’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero è considerata fatturata se il fornitore della prestazione ha riscosso dal destinatario, in modo riconoscibile da quest’ultimo, l’imposta sul valore aggiunto.

2Il destinatario della prestazione non è tenuto a verificare se l’imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa a ragione. La deduzione dell’imposta precedente è tuttavia esclusa se il destinatario della prestazione sa che la persona che ha trasferito l’imposta sul valore aggiunto non è iscritta quale contribuente.

Art. 55 Deduzione dell’imposta precedente per le monete d’oro e l’oro fino

(art.107 cpv. 2 LIVA)

L’imposta sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi utilizzati per le operazioni e le importazioni di cui all’articolo 39 può essere dedotta quale imposta precedente.

Sezione 2: Deduzione fittizia dell’imposta precedente

Art. 56 Bene usato

(art. 28 cpv. 3 LIVA)

1Per bene ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 LIVA (bene usato) s’intende un bene mobile usato e accertabile che è riutilizzabile nello stato attuale o dopo la sua riparazione e le cui componenti non possono essere alienate separatamente.

2Non sono considerati beni usati:

a. i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale8 7106–7112 e le pietre preziose delle voci di tariffa 7102–7105;

b. gli oggetti d’arte.

8 RS 632.0 Allegato