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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 57 Diritto alla deduzione fittizia dell’imposta precedente

(art. 28 cpv. 3 LIVA)

1In quanto siano dati gli altri presupposti, il contribuente può effettuare una deduzione fittizia dell’imposta precedente anche sull’importo versato per l’acquisto di beni usati a un prezzo globale.

2Un’utilizzazione solo temporanea del bene usato fra il suo acquisto e la fornitura successiva a un altro acquirente in Svizzera non esclude la deduzione fittizia dell’imposta precedente. È fatto salvo l’articolo 31 capoverso 4 LIVA.

3La deduzione fittizia dell’imposta precedente è esclusa:

a. se, al momento dell’acquisto del bene usato, è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;

b. se il contribuente ha importato il bene usato;

c. se sono acquistati beni di cui all’articolo 21 capoverso 2 LIVA, ad eccezione dei beni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 24 LIVA;

d. se il contribuente ha acquistato il bene in Svizzera da una persona che ha importato tale bene in esenzione d’imposta;

e. per l’importo della prestazione di risarcimento dei danni eccedente il valore effettivo del bene al momento della sua ripresa.

4Il contribuente che fornisce il bene a un acquirente all’estero deve annullare la deduzione fittizia dell’imposta precedente nel periodo di rendiconto nel quale ha luogo la fornitura.

Art. 58 Documenti

(art. 28 cpv. 3 LIVA)

Il contribuente deve tenere un controllo dell’acquisto e della fornitura di beni usati. Per i beni usati acquistati a un prezzo globale occorre tenere documenti separati per ogni lotto.

Sezione 3: Correzione della deduzione dell’imposta precedente

Art. 59 Metodi di calcolo della correzione

(art. 30 LIVA)

La correzione della deduzione dell’imposta precedente può essere calcolata:

a. in base allo scopo effettivo d’utilizzazione;

b. in base a metodi forfetari, mediante gli importi forfetari fissati dall’AFC;

c. in base a calcoli propri.