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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Art. 42 Prestazioni al personale
(art. 24 LIVA)
1Per le prestazioni fornite a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. È fatto salvo l’articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA.
2Le prestazioni del datore di lavoro a cui il personale ha diritto sono imponibili almeno al prezzo di costo.
3Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale.
4Se nel certificato di salario sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto, tali valori si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto.
Art. 43 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di
trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti
(art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA)
1L’AFC fissa per ogni fondo l’entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate.
2Tiene conto del fatto che:
a. il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e
b. gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d’imposta precedente l’imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua.
Sezione 2: Aliquote d’imposta
Art. 44 Medicinali
(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 8 LIVA)
Sono considerati medicinali:
a. i medicamenti pronti per l’uso e le premiscele per foraggi medicinali a uso veterinario classificati nelle categorie di consegna A–D;
b. i medicamenti pronti per l’uso ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettere b e c della legge federale del 15 dicembre 20007 sugli agenti terapeutici;
c. i medicamenti omeopatici e antroposofici pronti per l’uso, per quanto conformi alla legislazione sugli agenti terapeutici;